Cassa Edile di Ragusa

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SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO "PREVEDI"

(autorizzato in data 8 agosto 2002 e iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n° 136)
Sede legale: via Nomentana, 126 - 00161 Roma
tel. e fax 06 8608270
sito web: www.prevedi.it
e mail: info@prevedi.it

Il funzionamento di PREVEDI è disciplinato dallo Statuto.
La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione.
L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L'adesione a PREVEDI deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.


Articoli

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE
2. PRESTAZIONI
3. TRASFERIMENTO E RISCATTO
4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI
5. REGIME FISCALE
6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO
7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
8. INFORMAZIONI
9. FASE INIZIALE

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

Fonti Istitutive :

PREVEDI è il Fondo Pensione Complementare Nazionale costituito in forma di associazione con atto notarile il 15 ottobre 2001, in attuazione a:

  • CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000
  • CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI in data 1° giugno 2000
  • Accordo 9 aprile 2001, modificato in data 3 ottobre 2001, sottoscritto da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE, ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

Data di costituzione: PREVEDI è il Fondo Nazionale Pensione Complementare costituito in forma di associazione con atto notarile il 15 ottobre 2001 e la durata è stabilita dallo Statuto a tempo indeterminato.

Area dei Destinatari: Gli accordi e lo Statuto prevedono la possibilità di adesione volontaria per i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato e in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova, nonché per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile delle imprese industriali ed artigiane, per i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali firmatarie i contratti collettivi nazionali di cui sopra, per i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, degli Enti Paritetici del settore, per i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, del Fondo.

Natura giuridica: PREVEDI è costituito in forma di associazione riconosciuta con decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2002

Scopo: In conformità al D.lgs. 21 aprile 1993 n.124, di seguito denominato Decreto, ed alla legge 8 agosto 1995 n. 335, PREVEDI ha lo scopo esclusivo di fornire agli associati prestazioni pensionistiche complementari rispetto a quelle garantite dall'assicurazione generale obbligatoria, senza scopo di lucro.

Regime: PREVEDI opera in regime di contribuzione definita.

Organi sociali: Sono Organi di PREVEDI: l'Assemblea dei soci delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea è costituita da 60 componenti, metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate. L'elezione dei componenti avviene mediante presentazione di liste sulla base di quanto previsto dai Regolamenti Elettorali.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 membri, metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle imprese.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri effettivi, di cui 2 eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e 2 eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle imprese e da quattro membri supplenti, di cui 2 eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e 2 eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle imprese.

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2. PRESTAZIONI

  • L'ammontare della prestazione pensionistica è commisurato ai contributi versati ed ai rendimenti conseguiti nella gestione del patrimonio registrati in posizioni individuali, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione. Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto il lavoratore iscritto ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e mantiene la condizione di associato.
  • Il diritto alla pensione complementare per vecchiaia sorge al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di partecipazione a PREVEDI, a condizione che l'importo annuo della prestazione pensionistica sia non inferiore a quello dell'assegno sociale; in caso contrario il lavoratore associato ha diritto a percepire quanto maturato sotto forma di capitale. Il diritto alla pensione complementare per anzianità sorge solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione a PREVEDI, avendo un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il collocamento in quiescenza per vecchiaia nel regime obbligatorio e con almeno quindici anni di iscrizione a PREVEDI, a condizione che l'importo annuo della prestazione pensionistica sia non inferiore dell'assegno sociale; in caso contrario il lavoratore associato ha diritto a percepire quanto maturato sotto forma di capitale.
  • In caso di decesso del lavoratore associato, l'importo della posizione individuale viene liquidato da PREVEDI a titolo di riscatto agli aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto (coniuge ovvero figli ovvero genitori se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto). In caso di assenza di aventi diritto, l'importo viene liquidato ai beneficiari designati dal lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita al fondo.
  • Il Fondo eroga le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità sotto forma di rendita attraverso apposite convenzioni con una o più imprese assicuratrici, che prevederanno clausole di reversibilità a favore degli aventi diritto scelti dal lavoratore. Le imprese assicuratrici verranno individuate sulla base di apposite gare che verranno indette dal Consiglio di Amministrazione.
  • Il lavoratore associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale dell'importo maturato nel proprio Conto Individuale nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge (50%). Qualora l'importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
  • Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata per:
    • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità con le quali l'iscritto al Fondo potrà reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.
  • Non sono previste prestazioni pensionistiche di rendita in caso di invalidità e prestazioni accessorie.

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3. TRASFERIMENTO E RISCATTO

Il lavoratore che perde i requisiti di partecipazione al Fondo, può:

  • riscattare la posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al riscatto;
  • trasferire la posizione individuale presso un altro Fondo pensione ovvero a forme pensionistiche individuali. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al trasferimento;
  • mantenere la posizione individuale, pur in assenza della contribuzione, salvo il successivo esercizio di una delle opzioni di cui ai precedenti lettere a) e b).

La liquidazione dell'importo di cui al punto a) avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

Il trasferimento dell'importo di cui al punto b) avviene entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

La domanda per l'esercizio di una delle opzioni di cui al punto a), b) o c) dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione. Qualora il lavoratore non eserciti una delle opzioni di cui al comma 2, lettere a) b) c), verrà mantenuta la posizione presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione

In costanza dei requisiti di partecipazione a PREVEDI, il lavoratore può richiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione o a forme pensionistiche individuali. Tale trasferimento non potrà aver luogo nei primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima di tre anni di partecipazione al Fondo a partire dal sesto anno di vita di PREVEDI.

PREVEDI è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4 comma 6 del Decreto o a forme pensionistiche individuali.

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4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI

Ai sensi delle Fonti Istitutive al punto 1 e degli accordi da esso richiamati, la contribuzione iniziale da versare a PREVEDI è così ripartita:

  • 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico del lavoratore;
  • 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico del datore di lavoro;
  • 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
  • 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

La contribuzione potrà essere modificata in base a variazioni dovute a contrattazioni collettive previste dai CCNL indicati al punto 1 della presente scheda.

Il lavoratore può destinare contributi propri, in aggiunta a quelli previsti nei termini e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto prevede per il lavoratore in possesso dei requisiti di partecipazione a PREVEDI la facoltà, esercitabile una sola volta, di sospendere la propria contribuzione, previa comunicazione scritta all'impresa entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata entro i primi cinque anni di vita del Fondo

Con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo accordo fra le parti di cui al punto 1, la riscossione dei contributi può avvenire attraverso il sistema delle Casse Edili.

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5. REGIME FISCALE

Contributi

I contributi annui complessivamente versati al fondo (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre i 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) euro.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra i 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.

Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti 5.164,57 euro (cinquemilacentosessantaquattro/57).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all'iscritto nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);

il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti.

Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contribuiti eccedenti i limiti stabiliti.

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6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO

Alla copertura dei costi per la gestione amministrativa del Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede, struttura organizzativa e beni strumentali, attività degli organi statutari, gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali, pratiche notarili e legali, consulenze, attività promozionali) si provvede mediante l'utilizzo:

  • della quota di iscrizione che deve essere versata all'atto dell'adesione dei lavoratori;
  • di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è proposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Delegati sulla base del preventivo di spesa;
  • degli interessi di mora versati dalle imprese associate in caso di ritardato versamento dei contributi;
  • delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza dei beneficiari;
  • di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale acquisita dal fondo a qualsiasi titolo.

Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del fondo.

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7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Il patrimonio di PREVEDI viene gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati e secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione per ottimizzare al meglio la redditività del patrimonio nel rispetto delle finalità previdenziali potrà prevedere, previa modifica statutaria, anche l'istituzione di più linee di investimento (Fondo multicomparto), secondo diversi profili di rischio e rendimento in funzione delle differenti esigenze degli iscritti.

I soggetti gestori verranno individuati sulla base di apposita gara che verrà indetta dal Consiglio di Amministrazione.

La Banca Depositaria verrà individuata sulla base di apposita gara.

L'adesione al Fondo comporta, in via generale, il rischio della possibile variazione in negativo del valore del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito. Pertanto vi è la possibilità di non ottenere, al momento della prestazione un rendimento finale corrispondente alle aspettative.

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8. INFORMAZIONI

Ciascun lavoratore associato riceve, almeno annualmente, una comunicazione periodica, realizzata sulla base delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione di Vigilanza, contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e sui risultati di gestione del Fondo.

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9. FASE INIZIALE

Nel caso in cui entro diciotto mesi dall'autorizzazione concessa dalla COVIP (scadenza l'11 maggio 2004) non sarà stato raggiunto il numero di 35.000 associati, considerato quale base associativa minima, l'autorizzazione decade e potrà essere prorogata ber un breve periodo soltanto in caso di motivate esigenze.

In caso di decadenza dell'autorizzazione, il lavoratore associato potrà riscattare la propria posizione individuale o, in alternativa, trasferirla ad altro fondo pensione ovvero ad altra forma pensionistica individuale.

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